Art. 11

Attribuzione dei giudizi di idoneità

In vigore dal 12 gen 2007
1. Il giudizio d'idoneità per l'ammissione al secondo ciclo ed il giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato sono espressi, sentito il comitato direttivo del corso di cui al successivo , anche in relazione alle risultanze degli atti d'ufficio, da un dirigente del Corpo forestale dello Stato di qualifica non inferiore a dirigente superiore, nominato con decreto del Capo del Corpo medesimo. 2. I giudizi di idoneità devono essere motivati e sono espressi sulla base dei seguenti parametri ed in relazione agli esiti del tirocinio operativo e dei periodi di applicazione risultanti dalle note valutative ed informative di cui al precedente : a) qualità morali e di carattere: viene valutata la condivisione di principi e valori fondamentali quali la rettitudine, la lealtà e la correttezza; b) doti di equilibrio: viene valutata la capacità di controllare le reazioni emotive; c) senso del dovere: viene valutata l'applicazione nelle attività formative e l'attaccamento alle istituzioni; d) senso della disciplina: viene valutata l'osservanza delle norme regolamentari e delle direttive impartite dai superiori; e) senso di responsabilità: viene valutata l'attitudine ad assumere le responsabilità inerenti al proprio ruolo; f) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: vengono valutate le capacità di promuovere attività rispondenti alle esigenze, nonché la capacità di impiegare le risorse disponibili, analizzare i problemi e scegliere idonee soluzioni; g) adattabilità al lavoro di gruppo: viene valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività; h) condotta: vengono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, l'interesse dimostrato, nonché la capacità di instaurare un corretto e costruttivo rapporto con superiori e colleghi; i) rendimento negli studi: viene valutato il livello dei risultati conseguiti durante il corso; la valutazione tiene, altresì, conto dell'impegno e rendimento negli studi, dell'esito di esercitazioni, interrogazioni, questionari, tesine, lavori individuali e di gruppo e di ogni altra attività attinente al percorso formativo seguito dal frequentatore; j) qualità fisiche: viene valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso. 3. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro. 4. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.
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urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-11

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