Art. 4
Articolazione del percorso formativo
In vigore dal 12 gen 2007
1. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive obbligatorie ed elettive, i periodi di tirocinio o di applicazione pratica costituiscono percorso formativo coerente con le finalità fissate dal piano di studio. Allo stesso fine concorrono le regole della convivenza e le altre attività interne alla Scuola superiore di polizia.
2. Il corso si svolge in regime convittuale.
3. Le attività didattiche si svolgono, di massima, nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali.
Per specifiche esigenze formative, le stesse attività, tuttavia, possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi ed in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, della giornata festiva eventualmente non fruita.
4. Il percorso formativo è sviluppato dal calendario settimanale delle attività, complessivamente non superiore alle quarantadue ore settimanali, definito dal direttore del corso, di cui al successivo , d'intesa con il competente ufficio della Scuola superiore di polizia.
5. Durante i periodi di tirocinio o di applicazione pratica il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o della struttura presso cui si svolgono il tirocinio o l'applicazione, che ne informa il direttore del corso.
Il calendario settimanale delle attività costituisce per i frequentatori orario di servizio.
6. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, il percorso formativo del corso si articola in moduli trimestrali, semestrali ed annuali in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano di studio. Al termine di ciascun modulo i frequentatori possono essere sottoposti ad esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale di cui al successivo .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-4