Art. 13

Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove

In vigore dal 12 gen 2007
1. Le commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove previste dal piano di studio del corso sono nominate con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, d'intesa con il direttore della Scuola superiore di polizia, su proposta del responsabile del competente Servizio dell'Ispettorato generale del Corpo medesimo. 2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.
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