Art. 17

Sessioni suppletive e straordinarie

In vigore dal 12 gen 2007
1. I frequentatori del corso di formazione che per malattia o altro giustificato motivo non abbiano potuto sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano di studio, ovvero che non li abbiano superati per insufficiente profitto, sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale. 2. I frequentatori del corso che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio, sono dimessi dal corso ai sensi dell', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155. 3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione d'esami, non si presentano ad una prova dell'esame finale vengono considerati rinunciatari e dimessi dal corso. 4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esami, non abbiano potuto partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo. 5. Le prove già sostenute nella sessione ordinaria non devono essere ripetute. 6. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano di studio compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia, con la natura della malattia da cui sono affetti.
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