Art. 18
Graduatoria finale
In vigore dal 12 gen 2007
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal successivo comma 4.
2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi:
a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato;
b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il primo ciclo del corso;
c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del corso;
d) del voto riportato nell'esame finale.
3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30.
4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato conseguito alla fine del secondo ciclo, di:
a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30;
b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30;
c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-18