Art. 18 · Graduatoria finale

Art. 18

18 / 19

Graduatoria finale

In vigore dal 12 gen 2007
1. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato come previsto dal successivo comma 4. 2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media, in trentesimi: a) del voto riportato nel concorso per l'accesso al ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato; b) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il primo ciclo del corso; c) della media dei voti riportati negli esami e nelle altre prove stabiliti dal piano di studio sostenuti durante il secondo ciclo del corso; d) del voto riportato nell'esame finale. 3. Ai fini del calcolo di cui al comma 2 agli esami superati in sessione suppletiva cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto si intende attribuito il voto di 18/30. 4. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio nel Corpo forestale dello Stato conseguito alla fine del secondo ciclo, di: a) 0,25 punti per la valutazione da 22 a 25/30; b) 0,50 punti per la valutazione da 26 a 29/30; c) 0,75 punti per la valutazione di 30/30.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-18