Art. 14
Valutazione degli esami e delle prove
In vigore dal 12 gen 2007
1. Gli esami e le altre prove previste dal piano di studio sono valutati con un voto espresso in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-14