Art. 12

Comitato direttivo del corso presso la Scuola superiore di polizia

In vigore dal 12 gen 2007
1. Il comitato direttivo del corso, costituito presso la Scuola superiore di polizia nell'ambito di ciascun corso e per la durata dello stesso, è organo di consulenza del dirigente del Corpo forestale dello Stato competente per l'attribuzione dei giudizi di idoneità. 2. Fanno parte del comitato direttivo tre dirigenti preposti a Servizi dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, un dirigente della Scuola superiore di polizia, il direttore del corso e non meno di tre docenti prescelti tra coloro che svolgono attività didattica nell'ambito del corso. 3. Il comitato è nominato con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, sentito il direttore della Scuola superiore di polizia. 4. Il comitato direttivo, convocato dal dirigente competente al rilascio dei giudizi di idoneità, esprime parere non vincolante, risultante da apposito verbale, per l'attribuzione dei giudizi d'idoneità di cui al precedente , sulla base dei medesimi criteri ivi enunciati. 5. Il comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti. 6. Le attività di supporto sono assicurate da un funzionario del ruolo direttivo del Corpo forestale dello Stato.
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