Art. 7
Tirocinio operativo
In vigore dal 12 gen 2007
1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dal piano di studio.
2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-7