Art. 7

Tirocinio operativo

In vigore dal 12 gen 2007
1. La durata del tirocinio operativo è stabilita dal piano di studio. 2. Il tirocinio può essere effettuato in periodi diversi, anche non consecutivi, presso strutture, uffici e reparti del Corpo forestale dello Stato, operanti in aree differenziate di impiego.
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