Art. 6
Frequenza del corso
In vigore dal 12 gen 2007
1. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dal corso si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.
3. Non sono in ogni caso considerate d'assenza le giornate in cui i frequentatori abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.
4. Fermo restando quanto previsto dall', comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, i periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.
5. L'assistenza sanitaria ed i provvedimenti medico-legali nei confronti dei frequentatori del corso sono di competenza del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola superiore di polizia. Le modalità organizzative del servizio e la quantificazione dei relativi oneri saranno disciplinate dalla convenzione di cui al successivo .
6. I frequentatori del corso giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato di cui al precedente comma 5, con la natura della malattia da cui sono affetti.
7. I frequentatori del corso fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal piano di studio.
8. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dal calendario del piano di studio.
9. I frequentatori del corso hanno l'obbligo di rispettare il regolamento vigente all'interno della Scuola superiore di polizia, ivi compreso l'uso, ove prescritto, dell'uniforme del Corpo forestale dello Stato, assegnata ai frequentatori medesimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-6