Art. 10
Note valutative del tirocinio
In vigore dal 12 gen 2007
1. Al termine del tirocinio i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali si è svolto lo stesso, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che li hanno impiegati nei servizi operativi, redigono per ciascun frequentatore una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati e la rimettono al direttore del corso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.alimentari.e.forestali:decreto:2006-11-19;301#art-10