Art. 10

Iscrizione

In vigore dal 25 gen 2007
1. L'iscrizione al registro dei tirocinanti si ottiene a seguito di istanza al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, redatta secondo lo schema allegato sub C) al presente regolamento. 2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare di impegnarsi ad effettuare il tirocinio di adattamento, indicando il relativo od i relativi organi di informazione. 3. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: a) copia di un documento di identità; b) copia autenticata del decreto ministeriale di riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo; c) attestazione di disponibilità del direttore o dei direttori degli organi di informazione per i quali si svolge il tirocinio; d) n. 2 fotografie autenticate formato tessera; in alternativa, a richiesta dell'interessato, le fotografie possono essere autenticate dall'ufficio ricevente. 4. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente, devono essere elencati i documenti allegati; deve altresì essere espresso l'impegno a dare comunicazione delle eventuali sopravvenute variazioni entro trenta giorni dal verificarsi delle stesse. 5. La domanda di iscrizione può essere inviata al Consiglio nazionale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente presso gli uffici del Consiglio nazionale. In caso di consegna presso gli uffici, il Consiglio nazionale, previa apposizione sulla domanda del timbro e della data di ricevimento, rilascia ricevuta di presentazione della domanda al praticante stesso o a persona da lui delegata. 6. È inammissibile la domanda incompleta o difforme dalle previsioni del presente articolo, quando non sia possibile la regolarizzazione.
Storico versioni

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