Art. 12
Modalità di svolgimento e valutazione del tirocinio
In vigore dal 25 gen 2007
1. Ogni sei mesi, il direttore dell'organo di informazione rilascia al tirocinante una dichiarazione sulle attività svolte dallo stesso.
Tale dichiarazione è trasmessa dall'interessato al Consiglio nazionale dell'Ordine.
Al compimento del tirocinio, entro il termine massimo di quindici giorni, il direttore trasmette al Consiglio nazionale la relazione sullo svolgimento del tirocinio prevista dall', comma 2.
3. In caso di valutazione favorevole, il Presidente del Consiglio nazionale rilascia un certificato di compiuto tirocinio entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della relazione.
4. In caso di valutazione sfavorevole, il Consiglio nazionale provvede all'audizione del tirocinante. Qualora ritenga di confermare la valutazione del direttore, emette provvedimento motivato di diniego di certificato di compiuto tirocinio; qualora ritenga, al contrario, di disattendere la valutazione sfavorevole del direttore, emette provvedimento motivato sul punto e rilascia certificato di compiuto tirocinio nei termini di cui al comma 3.
5. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio può essere immediatamente ripetuto.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 16/01/2007, n. 12 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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