Art. 15
Sospensione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 25 gen 2007
1. In caso di condanna, anche in primo grado, per uno dei delitti di cui all', comma 1, lettera c), il Consiglio nazionale delibera la sospensione dell'iscrizione dal registro dei tirocinanti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di sospensione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 novembre 2006
Il Ministro: Mastella Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2006 Ministeri isitituzionali, registro n. 13, foglio n. 120
Storico versioni
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