Art. 13
Sospensione e interruzione del tirocinio
In vigore dal 25 gen 2007
1. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore a un sesto e inferiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di sospensione del tirocinio stesso.
2. Tutti gli eventi che impediscono l'effettivo svolgimento del tirocinio per una durata superiore alla metà della sua durata complessiva sono causa di interruzione del tirocinio stesso.
3. Il direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio informa il Consiglio nazionale della causa di sospensione di cui al comma 1 e della causa di interruzione di cui al comma 2, nonché della ripresa del tirocinio nel caso di cui al comma 1.
4. Il Consiglio nazionale delibera la sospensione per un periodo comunque non superiore ad un anno.
5. La sospensione e l'interruzione del tirocinio sono dichiarate dal Consiglio nazionale con provvedimento comunicato all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui si svolge il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-13