Art. 11
Delibera di iscrizione
In vigore dal 25 gen 2007
1. Il Presidente del Consiglio nazionale provvede alla iscrizione nel registro dei tirocinanti entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda.
2. L'iscrizione decorre dalla data della delibera del Consiglio nazionale.
3. Il mancato accoglimento della domanda di iscrizione deve essere motivato. La segreteria del Consiglio nazionale provvede entro dieci giorni a dare comunicazione della deliberazione adottata all'interessato, nonché al direttore o ai direttori degli organi di informazione indicati per il tirocinio di adattamento, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-11