Art. 14
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
In vigore dal 25 gen 2007
1. Il Consiglio nazionale delibera la cancellazione dal registro dei tirocinanti nei seguenti casi:
a) rinuncia all'iscrizione;
b) dichiarazione di interruzione del tirocinio;
c) condanna definitiva per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo di due anni o nel massimo di cinque anni;
d) rilascio del certificato di iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.
2. La delibera del Consiglio nazionale di cancellazione dell'iscrizione nel registro dei tirocinanti deve essere comunicata all'interessato e al direttore dell'organo di informazione presso cui è stato svolto il tirocinio entro quindici giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che la delibera di cancellazione sia stata comunicata contestualmente a quella di interruzione del tirocinio.
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