Art. 9
Registro dei tirocinanti
In vigore dal 25 gen 2007
1. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti istituisce e tiene presso di sè il registro dei tirocinanti nel quale devono essere iscritti coloro che, muniti di decreto ministeriale di riconoscimento di titolo conseguito all'estero, intendono svolgere il tirocinio di adattamento.
2. Nel registro dei tirocinanti sono riportati:
a) numero d'ordine attribuito al tirocinante, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e numero di codice fiscale;
b) data di decorrenza dell'iscrizione;
c) indicazione dell'organo o degli organi di informazione per i quali è svolto il tirocinio di adattamento;
d) eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
e) data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
f) data dei rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
g) data della cancellazione con relativa motivazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-9