Art. 5
Svolgimento dell'esame
In vigore dal 25 gen 2007
1. Il richiedente presenta al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti domanda di ammissione all'esame redatta secondo lo schema allegato sub B) al presente regolamento, unitamente a copia del decreto ministeriale di riconoscimento, autenticata anche ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed a copia di un documento di identità.
2. Entro il termine massimo di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce su convocazione del presidente per la fissazione del calendario delle prove di esame. Tra la data fissata per lo svolgimento della prova scritta e quella della prova orale non può intercorrere un intervallo inferiore a trenta e superiore a sessanta giorni. Della convocazione della commissione e del calendario delle prove è data immediata comunicazione all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda, ed al Ministero della giustizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-5