Art. 1

Definizioni

In vigore dal 25 gen 2007
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE; Visto l' del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento dei titoli al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento; Visto, in particolare, il combinato disposto degli del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, secondo il quale sono definite, mediante decreto del Ministro della giustizia, le eventuali ulteriori procedure necessarie per assicurare lo svolgimento e la conclusione delle misure compensative previste per il riconoscimento dei titoli nell'ipotesi di formazione professionale sostanzialmente diversa da quella contemplata nell'ordinamento italiano; Uditi i pareri resi dal Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 maggio 2005 e nell'adunanza dell'11 aprile 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 2268 del 26 aprile 2006); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, così come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, attuativo della direttiva 2001/19/CE; b) «decreto ministeriale di riconoscimento», il decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; c) «richiedente», il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio della professione di giornalista professionista in Italia, il riconoscimento del titolo rilasciato dal Paese di appartenenza attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio o l'accesso alla professione.
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Definizioni (Art. 1 Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.) — Testo vigente | Portale Normativo