Art. 3

Commissione d'esame

In vigore dal 25 gen 2007
1. Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da cinque membri effettivi e da cinque membri supplenti. 2. La nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra iscritti all'albo dei giornalisti, elenco professionisti, con almeno otto anni di anzianità di iscrizione in tale elenco, designati dal Consiglio nazionale; la nomina di due membri effettivi e di due membri supplenti è effettuata tra professori di prima o di seconda fascia o ricercatori confermati presso una Università della Repubblica nelle materie elencate nell'allegato A al presente decreto; la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è effettuata tra i magistrati dei distretto della Corte di Appello di Roma o collocati fuori ruolo presso amministrazioni od organi centrali dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello. 3. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni. La commissione presieduta dal componente, designato dal Consiglio nazionale, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale, giudica e delibera con la presenza dei cinque componenti effettivi. In caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi, subentrano i corrispondenti componenti supplenti, in ordine di anzianità. In caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal componente, effettivo o supplente, con maggiore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente, designato dal Consiglio nazionale, avente minore anzianità di iscrizione all'albo professionale. Le deliberazioni e le valutazioni diverse da quelle disciplinate dall' sono adottate a maggioranza. 4. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti della commissione, nonché i compensi, determinati dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti sono a carico del predetto Consiglio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Commissione d'esame (Art. 3 Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.) — Testo vigente | Portale Normativo