Art. 7
Oggetto e svolgimento del tirocinio
In vigore dal 25 gen 2007
1. Il tirocinio di adattamento, di cui all' del decreto legislativo, ha una durata massima di tre anni. Esso consiste nello svolgimento di attività giornalistica continuativa e retribuita per uno o più organi di informazione, nazionali o locali, regolarmente registrati.
2. Il direttore o i direttori degli organi di informazione, a conclusione del tirocinio di adattamento, predispone una relazione motivata contenente la valutazione, favorevole o sfavorevole, dell'attività complessivamente svolta e ne rilascia copia all'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2006-11-17;304#art-7