Art. 6
Valutazione della prova attitudinale
In vigore dal 25 gen 2007
1. Per la valutazione di ciascuna prova ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito. Alla prova orale sono ammessi coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione minima complessiva pari a trenta. Si considera superato l'esame da parte dei candidati che abbiano conseguito, anche nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a trenta.
2. Allo svolgimento della prova scritta presenziano almeno due componenti della commissione.
3. Dell'avvenuto superamento dell'esame la commissione rilascia certificazione all'interessato ai fini del l'iscrizione all'albo.
4. In caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.
5. Il Consiglio dell'ordine dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia dell'esito della prova attitudinale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Storico versioni
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