Capo II
Art. 8
Protezione dei dati e delle informazioni
In vigore dal 22 apr 2006
1. Agli obblighi di identificazione e registrazione previsti nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nell' del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. I liberi professionisti devono rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall' del codice in materia di protezione dei dati personali.
2. L'adempimento degli obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione costituisce «trattamento dei dati», come definito nel primo comma, lettera a), dell' del codice in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento sono effettuate dagli incaricati del trattamento che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni da questi impartite. L'individuazione degli incaricati del trattamento è effettuata con le modalità di cui all'articolo 30 del codice in materia di protezione dei dati personali.
3. Nella tenuta dell'archivio previsto all', formato e gestito tramite strumenti elettronici ovvero in forma cartacea, i liberi professionisti sono tenuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Storico versioni
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