Capo II
Art. 4
Modalità dell'identificazione
In vigore dal 22 apr 2006
1. L'identificazione viene effettuata dal libero professionista in presenza del cliente al momento in cui inizia la prestazione professionale a favore del cliente, anche attraverso propri collaboratori, mediante un documento valido per l'identificazione non scaduto. Sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La presenza fisica non è necessaria per i clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da:
a) precedente identificazione effettuata dal libero professionista in relazione ad altra attività professionale;
b) atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;
c) dichiarazione dell'autorità consolare italiana, così come indicata nell' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153;
d) attestazione di un altro professionista residente in uno dei Paesi membri dell'Unione Europea, che, in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di persona e registrato i dati del cliente e dei soggetti terzi per conto dei quali opera.
3. La presenza del cliente non è altresì necessaria per l'identificazione quando viene fornita idonea attestazione da parte di uno dei soggetti seguenti, presso il quale il cliente sia stato identificato di persona:
a) intermediari abilitati ai sensi dell' del decreto;
b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membri dell'Unione europea, così come definiti nell', lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della direttiva;
c) banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non appartenenti all'Unione europea purchè aderenti al Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche italiane e di altri Stati aderenti al GAFI.
4. In nessun caso l'attestazione può essere rilasciata da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese. Per «insediamento fisico» s'intende un luogo destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale, con stabile indirizzo, diverso da un semplice indirizzo elettronico, in un paese nel quale il soggetto è autorizzato a svolgere la propria attività. In tale luogo il soggetto deve impiegare una o più persone a tempo pieno, deve mantenere evidenze relative all'attività svolta, deve essere soggetto ai controlli effettuati dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a operare.
5. L'UIC può indicare ulteriori forme e modalità particolari dell'attestazione, anche tenendo conto dell'evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza, in applicazione di quanto disposto dall', comma 6, del decreto.
6. Nel caso in cui il libero professionista acquisisca in qualunque momento elementi di incertezza sull'identità del cliente compie una nuova identificazione che dia certezza sull'identità del medesimo.
Storico versioni
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