Capo III
Art. 12
Modalità della segnalazione
In vigore dal 22 apr 2006
1. Alle segnalazioni di operazioni sospette si applicano il regime di riservatezza e, ove compatibili, le procedure di segnalazione previste negli della legge antiriciclaggio.
2. È fatto divieto al libero professionista e a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuori dai casi di legge.
3. I liberi professionisti che assistono il cliente in forma congiunta possono adempiere gli obblighi di cui all' del presente regolamento segnalando congiuntamente l'operazione all'UIC.
4. L'UIC può stabilire le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche, in applicazione di quanto disposto dall', comma 6, del decreto.
5. L'UIC, anche su richiesta degli organi investigativi, può sospendere le operazioni segnalate come sospette per un massimo di quarantotto ore, dandone immediata comunicazione agli organi investigativi medesimi, sempre che ciò non determini pregiudizi per le indagini e per l'adempimento dei propri obblighi di legge da parte dei liberi professionisti.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-12