Capo III
Art. 11
Criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette
In vigore dal 22 apr 2006
1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, i liberi professionisti adoperano le informazioni in proprio possesso, acquisite nell'ambito dell'attività professionale prestata.
2. I liberi professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, rilevando eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte e al profilo di rischio di riciclaggio.
3. I liberi professionisti adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un'adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al libero professionista situazioni di sospetto.
4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di un altro soggetto, il professionista verifica, in base alle informazioni disponibili, anche la reale titolarità dell'operazione per individuare elementi utili ai fini della segnalazione di cui all' della legge antiriciclaggio.
5. Nell'individuazione delle operazioni sospette deve aversi riguardo in particolare ai criteri contenuti nelle disposizioni applicative dell'UIC, adottate ai sensi dell', comma 6, del decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-11