Capo III
Art. 9
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
In vigore dal 22 apr 2006
1. I liberi professionisti hanno l'obbligo di segnalare all'UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell' della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
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