Capo II

Art. 6

Modalità di tenuta dell'archivio

In vigore dal 22 apr 2006
1. I dati identificativi e le informazioni sono inseriti nell'archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall'identificazione del cliente. 2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primo comma dell', il termine decorre dalla data dell'avvenuta esecuzione della prestazione professionale. 3. L'archivio è unico per ogni libero professionista ed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo tale da facilitare la consultazione, la ricerca e il trattamento dei dati, nonché garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione secondo criteri uniformi. 4. Le registrazioni sono conservate nell'ordine cronologico d'inserimento nell'archivio in maniera da rendere possibile la ricostruzione storica delle operazioni effettuate. 5. L'archivio è formato e gestito a mezzo di strumenti informatici, salvo quanto disposto dal comma successivo. L'UIC può indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni, in applicazione di quanto disposto dall', comma 6, del decreto. 6. In sostituzione dell'archivio informatico, il libero professionista, ove non disponga di una struttura informatizzata, può tenere un registro cartaceo, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del libero professionista o di un suo collaboratore autorizzato per iscritto, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro e l'apposizione della firma delle suddette persone. Il registro cartaceo deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 7. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestione dell'archivio informatico, di un autonomo centro di servizio che comunque garantisca la distinzione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun libero professionista. Restano ferme le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del libero professionista e deve essere assicurato a quest'ultimo l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso. 8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituire l'archivio qualora non vi siano dati da registrare.
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Modalità di tenuta dell'archivio (Art. 6 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo