Capo II

Art. 7

Obblighi di conservazione in forma semplificata

In vigore dal 22 apr 2006
1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purchè tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento. 2. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione. 3. È fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.
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Obblighi di conservazione in forma semplificata (Art. 7 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo