Capo II
Art. 7
Obblighi di conservazione in forma semplificata
In vigore dal 22 apr 2006
1. I liberi professionisti obbligati, in forza di altre disposizioni di legge o regolamentari, a tenere un registro della clientela, possono avvalersi dello stesso per assolvere agli obblighi di conservazione purchè tale registro contenga o venga completato con tutte le indicazioni richieste dal presente regolamento.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in forma associata ovvero societaria è consentito tenere un unico archivio per tutto lo studio professionale. In tal caso, è necessaria l'individuazione nell'archivio, per ogni cliente, del libero professionista responsabile degli adempimenti concernenti gli obblighi di identificazione e conservazione.
3. È fatta salva la facoltà per ogni componente l'associazione o la società di formare un proprio archivio ai sensi dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-7