Capo I
Art. 2
Destinatari
In vigore dal 25 mag 2007
1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria:
a) ai soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi.
2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.
2-bis. L'attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli .
Rimane fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-2