Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 25 mag 2007
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l', comma 1 della legge 3 febbraio 2003, n. 14, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002";
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernente: "Attuazione della Direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite";
Visto in particolare, l', comma 2, e l', comma 4, del citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante: "Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio" convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, recante: "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita ad attività non finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Comitato Antiriciclaggio espresso nella seduta del 28 luglio 2004;
Udito il parere delle competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella riunione del 12 maggio 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicembre 2005;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "direttiva": la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) "legge antiriciclaggio": il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni e integrazioni;
c) "decreto": il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) "codice in materia di protezione dei dati personali": il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) "UIC": l'Ufficio italiano dei cambi;
f) "libero professionista": uno dei soggetti indicati nell', comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche quando svolge l'attività professionale in forma societaria o associativa;
g) "prestazione professionale": la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell'assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
h) "cliente": il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
l) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
m) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-1