Capo II

Art. 3

Obblighi di identificazione

In vigore dal 22 apr 2006
1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore superiore a Euro 12.500. 2. L'obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate. 3. L'obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile. 4. Ai fini dell'obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni caso un'operazione di valore non determinabile. 5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust o strutture analoghe, il libero professionista verifica l'esistenza del potere di rappresentanza.
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Obblighi di identificazione (Art. 3 Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, societa' di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' illecite.) — Testo vigente | Portale Normativo