Capo III
Art. 13
Disposizioni finali
In vigore dal 22 apr 2006
1. Gli obblighi del presente regolamento si applicano a tutti i liberi professionisti abilitati ad operare in Italia, così come individuati nell' del presente regolamento, e sussistono anche per le operazioni realizzate all'estero.
2. Gli obblighi di identificazione e conservazione non si applicano in relazione all'attività professionale per la quale è stato conferito incarico dal cliente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionista istituitisi con un incarico conferito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e ancora in essere dopo dodici mesi da tale data, il libero professionista provvederà entro quest'ultimo termine agli obblighi di identificazione e conservazione.
Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2006
Il Ministro: Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2006
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 62
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2006-02-03;141#art-13