Art. 9
Requisiti delle richieste di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari
In vigore dal 23 set 2005
1. La domanda di recupero di un credito o di adozione di provvedimenti cautelari prevista rispettivamente dagli del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello di cui all'allegato III del presente decreto.
2. La suddetta domanda contiene la dichiarazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dall', comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2003 per l'avvio del procedimento di assistenza reciproca. Essa reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a formulare la domanda medesima.
3. Il titolo esecutivo di cui all', comma 1 del citato decreto legislativo è allegato alla domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari. Un unico titolo esecutivo può essere rilasciato per più crediti allorchè riguardi una sola persona. I diversi crediti rientranti nello stesso titolo esecutivo sono considerati come costituenti un unico credito.
4. La domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari riguarda una delle persone indicate nell', comma 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-07-22;179#art-9