Art. 12

Ammissibilità e rifiuto delle domande di assistenza

In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorchè il recupero debba avvenire a carico di una sola persona. 2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è di almeno 1500 euro. 3. Quando le citate Agenzie decidano, conformemente a quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
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Ammissibilità e rifiuto delle domande di assistenza (Art. 12 Regolamento di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di recepimento della direttiva 2002/94/CE della Commissione del 9 dicembre 2002, recante talune modalita' di applicazione della direttiva 76/308/CEE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.) — Testo vigente | Portale Normativo