Art. 12
Ammissibilità e rifiuto delle domande di assistenza
In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate presentano una domanda d'assistenza per un solo o per diversi crediti, allorchè il recupero debba avvenire a carico di una sola persona.
2. Una domanda di assistenza può essere presentata solo se l'importo complessivo del credito o dei crediti elencati all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è di almeno 1500 euro.
3. Quando le citate Agenzie decidano, conformemente a quanto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di respingere una richiesta di assistenza, esse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente le ragioni del rifiuto. Tale comunicazione deve essere fatta dalle Agenzie medesime entro tre mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda.
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