Art. 1

Definizioni

In vigore dal 23 set 2005
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, di attuazione della direttiva 2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dai prelievi agricoli, dai dazi doganali, dall'imposta sul valore aggiunto e da talune accise; Visto, in particolare, l', comma 2, del citato decreto legislativo n. 69 del 2003, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del medesimo decreto legislativo, anche sulla base di quelle emanate dai competenti organi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 76/308/CEE; Vista la direttiva 2002/94/CE della Commissione, del 9 dicembre 2002, recante talune modalità di applicazione della direttiva 76/308/CEE sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, modificata dalla direttiva 2004/79/CE della Commissione, del 4 marzo 2004; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Ritenuta la necessità di dare esecuzione alle norme contenute nel predetto decreto legislativo n. 69 del 2003; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva n. 2788/2004 per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004, ai cui rilievi è stato adeguato il testo del presente regolamento ad eccezione: a) dell'invito a richiamare espressamente all' le ipotesi di esclusione dell'assistenza richiesta indicate nell'articolo l', primo comma della direttiva 76/308/CEE modificato dall', punto 8), della direttiva 2001/44/CE, in quanto tale disposizione comunitaria subordina la facoltà di respingere una richiesta di assistenza, nel caso in cui il recupero del credito possa determinare gravi difficoltà di ordine economico o sociale nello Stato dell'autorità adita, alla condizione che anche l'ordinamento di tale stesso Stato preveda la possibilità di non procedere al recupero per analoghi crediti nazionali, non vigendo in Italia una disciplina in tal senso; b) dell'invito ad inserire nell' la stessa disposizione contenuta nell', comma 2, in quanto risulterebbe incongruente far riferimento, in una norma interna, alla verifica di un requisito, quello della necessità che la richiesta di notifica riguardi ogni persona fisica o giuridica che, secondo le norme vigenti nel territorio dello Stato membro richiedente, deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che lo riguardi, di esclusiva pertinenza delle autorità estere che rivolgono all'Italia richieste di assistenza; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-1593 del 7 febbraio 2005); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) trasmissione «per via elettronica», la trasmissione effettuata mediante attrezzature elettroniche di trattamento (inclusa la compressione digitale) di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) rete «CCN/CSI», la piattaforma comune basata sulla Rete comune di comunicazione (CCN) e sull'Interfaccia comune di sistema (CSI) sviluppate dalla Comunità per assicurare le trasmissioni per via elettronica tra le autorità competenti nel settore delle dogane e dell'imposizione.
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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-07-22;179#art-1

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