Art. 14

Disposizioni varie

In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano almeno un funzionario debitamente autorizzato ad accettare le richieste che comportano modalità specifiche di rimborso ai sensi dell', comma 9, del decreto legislativo n. 69 del 2003. 2. Se le citate Agenzie decidono di chiedere un'intesa di rimborso, esse comunicano per iscritto all'autorità richiedente le ragioni che le inducono a ritenere che il recupero presenti difficoltà particolari, comporti costi ingenti o sia collegato alla lotta contro la criminalità organizzata. In questo caso le Agenzie stesse forniscono una stima dettagliata dei costi per i quali chiedono il rimborso all'autorità richiedente. 3. Se non è concordata un'intesa di rimborso, le citate Agenzie proseguono l'azione di recupero secondo la normale procedura. 4. Se la domanda di intesa di rimborso perviene dallo Stato membro cui sia stata inviata domanda di assistenza da parte dell'Agenzia delle dogane o dell'Agenzia delle entrate, queste ultime accusano ricezione della domanda di rimborso, per iscritto, entro sette giorni dal ricevimento della domanda. Entro due mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione di detta domanda, le suddette Agenzie comunicano all'Autorità adita se, e in quale misura, accettano l'intesa di rimborso proposta. 5. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate informano il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, sull'applicazione delle procedure di cui al decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003 e sui risultati ottenuti negli anni precedenti, secondo il modello di cui all'allegato IV del presente decreto. 6. Tali informazioni sono trasmesse dal Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, alla Commissione europea, entro il 15 marzo di ogni anno.
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