Art. 10

Assistenza per le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari degli altri Stati membri

In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate, alle quali sia pervenuta una richiesta di recupero di crediti o di adozione di provvedimenti cautelari avanzata dagli altri Stati membri, ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro gli stessi termini, le suddette Agenzie invitano l'Autorità richiedente a completare la domanda se quest'ultima non fornisce le informazioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003. 2. Qualora il recupero della totalità o di parte del credito o l'adozione di provvedimenti cautelari non possa intervenire entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne informano l'Autorità richiedente, fornendo le relative motivazioni. 3. Entro sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della domanda, le citate Agenzie informano l'Autorità richiedente dello stato del procedimento da esse avviato per il recupero o per l'adozione di provvedimenti cautelari o dell'esito del medesimo. 4. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate procedono al recupero del credito o all'adozione di provvedimenti cautelari secondo le disposizioni legislative o regolamentari vigenti. 5. Nel caso in cui l'Autorità richiedente, a seguito della comunicazione dell'esito del procedimento, chieda la riapertura del procedimento di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari entro due mesi dalla ricezione della comunicazione stessa, le suddette Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale. 6. Qualora l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevano notifica, da parte dell'Autorità richiedente, dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo, le Agenzie medesime sospendono, salvo istanza contraria formulata dalla stessa Autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione dell'organo competente nello Stato membro richiedente. 7. Le citate Agenzie interrompono l'azione intrapresa quando l'Autorità richiedente comunica che la domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari è divenuta priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, alla sua estinzione o per qualsiasi altro motivo. 8. Qualora l'Autorità richiedente informi l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che l'importo del credito della domanda di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari risulta modificato per una qualunque ragione, in tal caso, se la suddetta modifica comporta una riduzione dell'importo del credito, le suddette Agenzie proseguono l'azione intrapresa ai fini del recupero o dell'adozione di provvedimenti cautelari nei limiti dell'importo residuo. 9. Se, nel momento in cui l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate sono informate della diminuzione dell'importo del credito, è già stato recuperato un importo superiore alla somma residua, le Agenzie medesime rimborsano a colui che ne ha diritto l'importo riscosso in eccesso, sempre che non sia stato avviato il trasferimento di cui al comma 12. 10. Se la modificazione comporta un aumento dell'importo del credito la domanda complementare di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari trasmessa dall'autorità richiedente sarà, nella misura del possibile, trattata dalle citate Agenzie insieme alla domanda iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile congiungere la domanda complementare alla domanda iniziale, le suddette Agenzie danno seguito alla domanda complementare soltanto se riguarda un importo uguale o superiore a quello indicato nell', comma 2. 11. Per la conversione in euro dell'importo modificato del credito, l'Autorità richiedente ricorre al tasso ufficiale di cambio applicato nella propria domanda iniziale. 12. Le somme recuperate, ivi compresi gli eventuali interessi per ritardato pagamento, sono trasferite all'autorità richiedente in euro. Il trasferimento deve avvenire nel mese che segue il giorno di esecuzione del recupero. 13. A prescindere dalle somme eventualmente riscosse per gli interessi per ritardato pagamento, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso in euro, in base al tasso di cambio di cui all', comma 2. 14. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente, entro un mese dalla ricezione della notifica dell'avvenuta contestazione del credito o del relativo titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente, se le disposizioni legislative, regolamentari e la prassi amministrativa vigenti nell'ordinamento interno non consentono l'adozione dei provvedimenti cautelari o della procedura di recupero del credito di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2003. 15. Ogni azione intrapresa dall'interessato nel territorio nazionale per la restituzione delle somme recuperate e di ogni altra ulteriore somma dovuta a seguito del recupero dei crediti contestati è notificata all'Autorità richiedente da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate, non appena quest'ultime ne siano informate. Per quanto possibile, le citate Agenzie associano l'Autorità richiedente nelle procedure per il calcolo dell'importo da restituire e di ogni ulteriore somma dovuta. Qualora l'esito della contestazione risulti favorevole al debitore e le somme recuperate siano già state trasferite all'Autorità richiedente ai sensi del comma 12, le Agenzie chiedono, con domanda motivata rivolta all'Autorità richiedente medesima, la restituzione dell'importo recuperato e di ogni ulteriore somma dovuta.
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