Art. 15
Norme di esecuzione
In vigore dal 23 set 2005
1. Con provvedimenti dei propri direttori da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate individuano i rispettivi Uffici competenti per le richieste di assistenza e stabiliscono le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni dettate in materia di recupero dei crediti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 luglio 2005
Il Ministro: Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 265
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