Art. 13

Trasmissione delle comunicazioni

In vigore dal 23 set 2005
1. Tutte le informazioni comunicate per iscritto conformemente al presente decreto sono trasmesse, nei limiti del possibile, esclusivamente per via elettronica, fatta eccezione per: a) la domanda di notifica di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché l'atto o la decisione di cui è richiesta la notifica; b) le domande di recupero o di adozione di provvedimenti cautelari previste rispettivamente agli del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, nonché il relativo titolo esecutivo. 2. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate che inseriscono le informazioni in banche dati elettroniche e comunicano per via elettronica, adottano tutte le misure necessarie affinché tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente decreto siano trattate quali riservate. Dette informazioni sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. Le informazioni di cui al comma 1 sono accessibili soltanto alle persone, agli uffici e alle autorità di cui all', comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003. Esse possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per recuperare imposte, dazi, tasse e altre misure di cui all' dello stesso decreto legislativo. 4. Quando comunicano per via elettronica, gli Uffici di cui al comma 2 adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che le comunicazioni siano debitamente autorizzate. 5. Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate all'autorità richiedente sono redatti nella lingua italiana o in un'altra lingua ufficiale concordata con l'autorità richiedente stessa.
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