Art. 4
Assistenza per le richieste di informazioni di altri Stati membri
In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ricevono le richieste di informazioni avanzate da altri Stati membri e ne accusano ricevuta per iscritto all'Autorità richiedente entro sette giorni dalla data di ricezione della domanda.
2. Subito dopo aver ricevuto la richiesta, le suddette Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire tutte le informazioni supplementari necessarie.
3. Le informazioni richieste sono fornite allo stato in cui sono acquisite e secondo la data della loro ricezione.
4. Se non è stato possibile ottenere tutte o parte delle informazioni richieste entro termini congrui, tenuto conto del caso di specie, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate ne danno comunicazione all'Autorità richiedente, indicando le ragioni per le quali non si sono potute ottenere le informazioni richieste. In ogni caso, decorso il termine di sei mesi dalla data di ricezione della domanda, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate comunicano all'Autorità richiedente l'esito delle ricerche effettuate.
5. Qualora l'Autorità richiedente, a seguito delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 4, presenti una domanda di prosecuzione delle ricerche entro due mesi dalla ricezione delle comunicazioni stesse, le citate Agenzie danno seguito a tale domanda secondo le disposizioni previste per la domanda iniziale.
6. Quando l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate decidano, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2003, di non dare seguito favorevole alla domanda di informazioni, le stesse comunicano per iscritto all'Autorità richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda, i motivi che si oppongono al soddisfacimento della domanda, facendo espresso riferimento alle disposizioni dell' della direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976.
Storico versioni
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