Art. 5
Richieste di informazioni agli altri Stati membri
In vigore dal 23 set 2005
1. Le richieste di informazioni da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'.
2. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.
3. Qualora le citate Agenzie decidano, in qualsiasi momento, di ritirare la richiesta di informazioni presentata, ne danno comunicazione per iscritto all'Autorità adita.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-07-22;179#art-5