Art. 3
Requisiti delle richieste di informazioni
In vigore dal 23 set 2005
1. La richiesta di informazioni di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste.
2. Nella richiesta d'informazioni è indicata ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta.
3. La richiesta di informazioni riguarda:
a) il debitore;
b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente;
c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b).
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-07-22;179#art-3