Art. 3

Requisiti delle richieste di informazioni

In vigore dal 23 set 2005
1. La richiesta di informazioni di cui all' del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 69, è presentata per iscritto secondo il modello contenuto nell'allegato I del presente decreto. Se non è inviata per via elettronica, la domanda reca il timbro ufficiale dell'Autorità richiedente ed è firmata da un funzionario debitamente autorizzato a presentare tali richieste. 2. Nella richiesta d'informazioni è indicata ogni altra autorità cui è stata eventualmente inoltrata un'analoga richiesta. 3. La richiesta di informazioni riguarda: a) il debitore; b) un'altra persona tenuta al pagamento del credito, secondo le norme vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'Autorità richiedente; c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b).
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