Art. 2

Assistenza amministrativa con gli altri Stati membri

In vigore dal 23 set 2005
1. Ai fini dell'attuazione dell'assistenza amministrativa disciplinata dal presente regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, si avvale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate. 2. L'Agenzia delle dogane funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dai prelievi agricoli, dai dazi doganali e dalle accise, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. 3. L'Agenzia delle entrate funge da punto di contatto con gli organismi designati dagli altri Stati membri per il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto, imposte sul reddito e sul capitale e imposte sui premi assicurativi, ivi compresi gli interessi, le penali, le sanzioni amministrative e le spese relative a tali crediti. A tal fine, essa è individuata specificamente come punto di contatto diretto nella rete CCN/CSI nell'indirizzario all'uopo predisposto dalla Commissione europea nelle materie di propria competenza per le comunicazioni per via elettronica con gli altri Stati membri. 4. Le suddette Agenzie scambiano direttamente con tali organismi le relative richieste di assistenza. 5. Qualora dette istanze pervengano al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, queste saranno immediatamente inoltrate ad una delle suddette Agenzie, secondo la rispettiva competenza. 6. Il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, del Ministero dell'economia e delle finanze cura i rapporti con la Commissione europea e provvede a comunicare annualmente il numero delle domande di informazioni, di notifica e di recupero inviate e ricevute nel corso dell'anno, l'importo dei crediti e l'ammontare di quelli recuperati. Il Dipartimento per le politiche fiscali favorisce, altresì, il reciproco coordinamento tra le strutture incaricate dello scambio diretto delle richieste di assistenza. 7. A tal fine è istituito presso il Dipartimento per le politiche fiscali, Ufficio relazioni internazionali, un Comitato di coordinamento, cui è demandato il compito di assicurare: a) la diffusione e lo scambio delle informazioni nella specifica materia; b) l'esame delle questioni di carattere generale relative alla mutua assistenza disciplinate dal presente regolamento, ivi comprese le eventuali criticità che dovessero emergere nella trasmissione delle comunicazioni per via elettronica, e l'individuazione delle possibili soluzioni. 8. Il suddetto Comitato, presieduto da un dirigente dell'Ufficio Relazioni Internazionali, è composto da rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Agenzia delle dogane e dall'Agenzia delle entrate. Tranne in casi di particolare urgenza o necessità ritenuti tali dal Presidente o segnalati dalle Agenzie fiscali, il Comitato si riunisce, di norma, una volta ogni due mesi. Il Presidente è assistito da personale dell'Ufficio Relazioni Internazionali per le funzioni di segreteria. 9. Con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti gli ulteriori criteri di composizione del Comitato, l'organizzazione interna ed il funzionamento del Comitato medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2005-07-22;179#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo