Art. 7

Assistenza per le richieste di notifica degli altri Stati membri

In vigore dal 23 set 2005
1. L'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate alle quali sia stata rivolta una richiesta di notifica di atti e decisioni, ivi compresi quelli giudiziari concernenti un credito o il suo recupero, emanati dallo Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente, ne accusano ricevuta per iscritto all'autorità richiedente stessa entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta. 2. Non appena ricevuta la domanda di notifica, le suddette Agenzie adottano le misure necessarie per procedere alla notifica stessa. Le notifiche sono effettuate secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale. 3. Nel rispetto del termine per la notifica indicato nella domanda, le citate Agenzie invitano, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. 4. In nessun caso, l'Agenzia delle dogane e l'Agenzia delle entrate rimettono in discussione la validità dell'atto o della decisione oggetto della domanda di notifica. 5. Non appena eseguita la notifica, le suddette Agenzie restituiscono un esemplare della domanda con l'attestato che figura a tergo debitamente completato.
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