Art. 8

Richieste di notifica rivolte agli altri Stati membri

In vigore dal 23 set 2005
1. Le richieste di notifica da rivolgere agli altri Stati membri sono presentate da parte dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate secondo le disposizioni contenute nell'. 2. La richiesta di notifica riguarda ogni persona fisica o giuridica che secondo le norme di legge vigenti nel territorio nazionale deve avere conoscenza di un atto o di una decisione che la riguarda. 3. Le suddette Agenzie trasmettono tutte le informazioni supplementari, cui hanno normalmente accesso, richieste dall'Autorità adita.
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