Art. 8

Obblighi degli iscritti

In vigore dal 24 ago 2004
1. L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini del-l'iscrizione. 2. Dell'esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell'organismo di conciliazione deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell'omologazione.
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Obblighi degli iscritti (Art. 8 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo