Art. 4
Criteri per l'iscrizione nel registro
In vigore dal 24 ago 2004
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su semplice domanda.
3. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati al comma 2 e, in particolare:
a) la forma giuridica dell'ente o dell'organismo, il suo grado di autonomia, nonché la compatibilità della sua attività con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
b) la consistenza dell'organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche sotto il profilo patrimoniale; l'istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, non inferiori a quelli fissati a norma dell' del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'ente e i singoli conciliatori;
e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio, nonché la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto;
f) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;
g) la sede dell'organismo di conciliazione.
4. Il responsabile verifica in ogni caso:
a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell', comma 5;
b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
3. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
5. Qualora l'ente sia un'associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all'organismo devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico applicato.
6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed f) del comma 3.
Storico versioni
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