Art. 5

Procedimento

In vigore dal 24 ago 2004
1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di procedura e la tabella delle indennità redatta in conformità del regolamento emanato a norma dell'articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe. 2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il Ministero degli affari esteri. 3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell'avvenuto ricevimento. 4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati è ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. 5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione. 6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano alle modalità previste dall' del decreto.
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Procedimento (Art. 5 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione nonche' di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.) — Testo vigente | Portale Normativo